Nuove normative
inerenti agli installatori di impianti
Installatori
di impianti: a decorrere dal 27 Marzo, la Legge 46/90 viene
abrogata e sostituita dal D.M. 22.01.2008 n° 37 .
Le novita':
- Estensione del campo di applicazione a tutte le categorie di edifici privati e
pubblici, qualsiasi sia la destinazione d'uso, nonché le aree di pertinenza
(es. cortili, aree parcheggio ecc.);
- Modifica della classificazione degli impianti (art. 1 comma 2 );
- I requisiti di qualificazione professionale vengono resi più selettivi con
l'incremento dei periodi di inserimento;
- Soppressione dell'obbligo di invio della Dichiarazione di Conformità alla
Camera di Commercio. Dichiarazione che verrà, invece, depositata presso lo Sportello
Unico per l'Edilizia del Comune dove è ubicato l'immobile in cui è
installato l'impianto.
Aspre le sanzioni in caso di inosservanza.
Con il DM n. 37 del 22 gennaio 2008,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008, il Ministero dello
Sviluppo Economico ha emanato il Regolamento che riordina le disposizioni in
materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento, saranno abrogati il
regolamento di cui al Dpr 447/1991, gli articoli da 107 a 121 del Testo Unico
dell’Edilizia, e la legge 46/1990, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le
cui sanzioni si raddoppiano per le violazioni degli obblighi previsti dallo
stesso regolamento.
I contenuti
Il provvedimento si applica agli impianti posti al servizio degli edifici,
indipendentemente dalla loro destinazione d’uso (art. 1).
Gli impianti sono classificati come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione,
utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le
scariche atmosferiche, impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici;
c) impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione;
d) impianti idrici e sanitari;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori,
montacarichi, scale mobili;
g) impianti di protezione antincendio.
L’art. 3 illustra i requisiti richiesti alle imprese per essere abilitate
all’installazione degli impianti.
L’art. 4 elenca i requisiti tecnico-professionali dei soggetti che svolgono
l’attività impiantistica.
L’art. 5, concernente la progettazione degli impianti, individua le tipologie
di impianti per la cui installazione, trasformazione ed ampliamento è
obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti iscritti negli
albi professionali, e i limiti dimensionali degli impianti per i quali è
obbligatoria la progettazione.
L’art. 6 illustra i principi generali a cui devono attenersi le imprese
installatrici nella realizzazione degli impianti, tra cui il principio secondo
cui le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola
d’arte.
L’art. 7 disciplina la “dichiarazione di conformità” che deve essere
rilasciata dall’impresa installatrice al committente al termine dei lavori.
L’art. 8 detta le disposizioni relative agli obblighi del committente o del
proprietario degli impianti. In particolare, il committente è tenuto ad
affidare i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione
straordinaria degli impianti ad imprese abilitate.
L’art. 9 prevede l’obbligo di subordinare il rilascio del certificato di
agibilità all’acquisizione della dichiarazione di conformità e del
certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto.
L’art. 10 disciplina gli obblighi in materia di manutenzione ordinaria degli
impianti rimandando, per ascensori e montacarichi in servizio privato, al Dpr 30
aprile 1999, n. 162.
L’art. 11 disciplina le procedure di deposito presso lo sportello unico per
l’edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato
di collaudo.
L’art. 12 disciplina il contenuto del cartello informativo che l’impresa è
tenuta ad affiggere all’inizio dei lavori per la costruzione o
ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti soggetti al Regolamento.
L’art. 13 precisa i termini per la conservazione della documentazione
amministrativa e tecnica da parte dei soggetti destinatari delle prescrizioni
relative agli impianti.
L’art. 14 disciplina il finanziamento dell’attività di normazione tecnica
svolta dall’UNI e dal CEI.
L’art. 15 è dedicato alle sanzioni connesse alle violazioni degli obblighi
previsti dal Regolamento.
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